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Legge 27/12/1956 n. 1423Art. 3 ter I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli artt. 2 ter e 3 bis, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la Corte di Appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati. Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell’art. 4 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla Corte di Appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo, altrimenti l’esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l’esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia. Art. 3 quater 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 2 bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l’esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’art. 416 bis del Codice Penale o che possa, comunque, agevolare l’attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all’art. 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416 bis, 629, 630, 648 bis e 648 ter c.p., e non ricorrono i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l’obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza. 2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l’attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all’art. 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416 bis, 629, 630, 648 bis e 648 ter c.p., il tribunale dispone la sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni utilizzati, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività. 3. La sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell’autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all’art. 2 sexies, 4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l’amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 2 ter, secondo, quinto, settimo e ottavo comma, 2 sexies, 2 septies e 2 octies. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell’amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento. 5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 2 ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies e 2 octies. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3. Art. 3 quinquies 1 . L’amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all’art. 2 septies anche nei confronti del pubblico ministero. 2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all’art. 2 sexies, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. 3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può stabilire l’obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l’uso o l’amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all’estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a cinquanta milioni di lire o del valore superiore stabilito dal tribuna- le in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell’atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell’anno precedente. 4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione. Art. 4 [omissis] Art. 5 1. L’allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. Art. 6 Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell’art. 82 e dall’art. 91 secondo e terzultimo comma n. 2, dei decreto presidenziale 15 giugno 1959 n. 393 la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione. Art. 7 Le pene stabilite per i delitti previsti dagli artt. 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416 bis, 424, 435, 513 bis, 575, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640 bis, 648 bis 648 ter c.p. sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli artt. 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 c.p. sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell’art. 99 c.p. se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. In ogni caso si procede d’ufficio ed è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva. Art. 8 Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d’armi, né per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; se già Art. 9 Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all’art. 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all’art. 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura di cui al terzo comma dell’art. 99 c.p., se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Art. 10 Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli Albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell’albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia. 5 bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 5 ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p. |
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